STATUTO
STATUTO DI ASSOCIAZIONE
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
1. È costituita, l’associazione denominata:
“Associazione AIDiNeF – Associazione Italiana Disturbi Neurologici Funzionali – Organizzazione di Volontariato”
Detta brevemente “Associazione AIDiNeF – OdV”
L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e dal d.lgs. 117/2017.
2. L’Associazione ha sede nel Comune di Villafranca di Verona.
3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
4. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative ed amministrative in Italia.
5. L’associazione sarà obbligata ad utilizzare, unitamente alla propria denominazione, l’acronimo “Organizzazione di Volontariato” o “OdV” nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, una volta ottenuta l’iscrizione al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE – RUNTS.
ART. 2 – SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, come previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 3.7.2017:
– Interventi e Servizi Sociali (lettera A);
– Educazione, istruzione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D);
– Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera H);
– Beneficenza (lettera U).
In particolare, persegue lo scopo di migliorare le condizioni dei pazienti affetti da disturbi neurologici funzionali, creare un luogo dove pazienti e familiari possano conoscersi e creare una rete di supporto reciproca in merito alle problematiche legate ai disturbi neurologici funzionali, promuovere la conoscenza dei disturbi neurologici funzionali a livello pubblico e tra specialisti sanitari tramite eventi ludici e/o formativi, creare sinergie con diversi centri sanitari per costruire percorsi di diagnosi e trattamento e finanziare progetti di ricerca nell’ambito dello studio dei disturbi neurologici funzionali.
Nello specifico, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
1. Migliorare le condizioni dei pazienti affetti da disturbi neurologici funzionali;
2. Fornire attività di assistenza morale e sociale alle famiglie dei pazienti affetti da disturbi neurologici funzionali;
3. Fornire un supporto psicologico e morale alle famiglie dei pazienti affetti da disturbi neurologici funzionali;
4. Stimolare la diffusione, con ogni mezzo ritenuto utile, delle problematiche legate ai disturbi neurologici funzionali, sensibilizzando ove opportuno anche l’opinione pubblica o eventuali altre autorità competenti.
5. Attivare servizi di supporto presso strutture sanitarie pubbliche e/o private.
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE ED ATTIVITA’ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITA’ EDUCATIVA
1. Organizzare eventi ludici per pazienti e familiari per promuovere la condivisione e l’incontro tra pazienti;
2. Organizzare seminari e convegni divulgativi e formativi per specialisti sanitari e per sensibilizzare l’opinione pubblica;
RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE
1. Sostenere la ricerca in ambito clinico per migliorare l’accuratezza della diagnosi, la personalizzazione della cura e dei percorsi riabilitativi;
2. Sostenere la formazione continua e l’aggiornamento dei ricercatori finanziando corsi di aggiornamento, partecipazione a congressi e master universitari;
3. Contribuire all’assistenza e all’attività diagnostica al fine di rendere il processo di diagnosi e di cura più preciso e breve possibile.
4. Sostenere attività di ricerca presso altri enti pubblici e/o privati;
5. Creare borse di studio per supportare progetti di ricerca nell’ambito dei Disturbi Neurologici Funzionali.
BENEFICIENZA
1. Svolgere attività di beneficenza, sia diretta che indiretta, precisandosi che per beneficenza indiretta si intendono le erogazioni di denaro provenienti dalla gestione patrimoniale della stessa associazione o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori di assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria per la realizzazione di progetti socialmente utili.
L’Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario a fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
L’Associazione può svolgere, inoltre ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse rispetto a quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 107/2021 e la cui individuazione è rimessa all’organo amministrativo.
L’Associazione può raccogliere fondi nelle modalità previste dall’articolo 7 del Codice del terzo Settore.
ART. 3 – ASSOCIATI
L’Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato. Possono far parte dell’Associazione in qualità di Associati tutti coloro di maggiore età che ne condividano gli scopi fissati dallo Statuto e vogliano dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di Associati le Organizzazioni di volontariato, che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
Se il numero degli associati scende al di sotto del numero legale, questo deve essere reintegrato entro un anno in base all’art. 32 co. 1-bis del DLgs. 117/2017.
Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione, libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di trarne copie ed estratti a spese dell’associazione.
ART. 4 – VOLONTARI
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto.
I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.
Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.
L’associazione deve avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati per lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017.
ART. 5 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda all’Organo Amministrativo mediante istanza che contenga oltre alle proprie generalità un’esplicita adesione al presente Statuto.
Sull’istanza si pronuncia l’Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.
ART. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE
La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.
Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’associazione.
L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea. Avverso il provvedimento di esclusione è sempre possibile anche il ricorso all’autorità giudiziaria.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.
ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) l’Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Sono organi dell’Associazione anche l’organo di controllo e il Revisore legale dei conti. La nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, e può essere anche facoltativamente deliberata dall’Assemblea degli associati in assenza di obbligo.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli che compongono l’organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 co. 2 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
A) Funzioni
L’assemblea degli associati:
– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il Revisore;
– approva il bilancio di esercizio (e il bilancio sociale);
– delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo dello Statuto;
– approva i regolamenti;
– delibera sullo scioglimento, trasformazione fusione e scissione dell’Associazione;
– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
B) Convocazione
L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo, dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’assemblea.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.
L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno sette giorni prima della data fissata per l’assemblea.
C) Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti dalla data della delibera di ammissione.
Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di uno ogni 20 suoi associati con un massimo di cinque voti.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, ove l’associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cinque associati, ove l’associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento.
Il voto si esercita in modo palese.
D) Svolgimento
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impe¬dimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall’associato scelto dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla Legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravviso l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto sul libro verbali dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentita al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
E) Maggioranze
L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
A) Funzioni
È l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta al Consiglio:
– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
– convocare l’Assemblea degli associati;
– provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;
– redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni;
– determinare l’impiego dei contributi, e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione,
– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazione Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate,
– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
– promuovere e organizzare gli eventi associativi;
– tenere e mantenere aggiornati i libri dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio, consentendone l’esame da parte degli associati;
– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri organi;
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
B) Composizione
Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da tre a cinque, determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica tre esercizi e scadono in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. Sono rieleggibili.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali,
– indipendenza da interessi che siano divergenti o configgenti con quelli propri dell’associazione.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.
Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato deve essere senza indugio convocata l’Assemblea che provvederà alla loro sostituzione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
C) Funzionamento
Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo, dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
D) Doveri dell’ufficio
I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale: il consigliere che senza giustificazione non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
ART. 10 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.
In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.
ART. 11 – L’ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo è nominato facoltativamente dall’Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell’art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.
L’organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall’Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell’organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell’organo di controllo.
L’organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell’organo di controllo sono rieleggibili.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche indivi¬dual¬mente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’an¬damento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell’organo di controllo par¬tecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell’Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.
ART. 12 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI
L’assemblea degli associati deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 DLgs. 3.7.2017 n. 117. L’assemblea può procedere alla nomina anche facoltativamente ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell’art. 31 DLgs. 3.7.2017 n. 117.
Se la revisione legale dei conti è affidata dall’Assemblea all’organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
ART. 13 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
A) Composizione
Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti generali e da avanzi di gestione comunque denominati.
B) Funzione
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate co¬munque denominate, è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
ART. 14 – BILANCIO
L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ove ricorrano i presupposti dell’art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa ap¬plicabile.
ART.15 – DEVOLUZIONE
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell’ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.
ART.16 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.